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Art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183 "Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"
Dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministazioni (Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc...) e i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Poste Italiane, RAI, Ferrovie dello Stato, ecc...) non possono richiedere ai cittadini certificati che sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, relativamente a stati e qualità personali, sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sono soggette, tranne i casi di esenzione, all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.
Presso i Servizi Demografici è costituito l'ufficio responsabile degli adempimenti di legge composto da: Sig. Vittorio Pugliese: Uff.le Stato Civile, Anagrafe e Elettorale Sig. Ilario Cassano: Uff.le Stato Civile e Anagrafe
L'Ufficio opererà idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive.
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