Art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183
"Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"
Dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministazioni (Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc...) e i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Poste Italiane, RAI, Ferrovie dello Stato, ecc...) non possono richiedere ai cittadini certificati che sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, relativamente a stati e qualità personali, sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sono soggette, tranne i casi di esenzione, all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.
Presso i Servizi Demografici è costituito l'ufficio responsabile degli adempimenti di legge.
Sig. Ilario Cassano: Uff.le Stato Civile e Anagrafe
L'Ufficio opererà idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive.
Responsabile Sig. Ilario CASSANO, Uff. Anagrafe e Stato Civile
Tel. 0984-472535
e.mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
MODULISTICA
- Autocertificazione Residenza anagrafica
- Autocertificazione Stato di famiglia
- Autocertificazione Cumulativa (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita)
- Autocertificazione Nascita del figlio
- Autocertificazione Godimento diritti politici
- Autocertificazione Titoli di studio posseduti
- Autocertificazione Esistenza in vita
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per Morte
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per Successione